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Pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24/08/2010 il D. Min. Sviluppo Economico 06/08/2010 recante disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Ambito di applicazione
Il decreto in oggetto distingue le seguenti categorie di impianti oggetto di incentivi:
   - impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
   - impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
   - impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW;
si applica a tutte le categorie citate per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010, eccezion fatta per i soli impianti a concentrazione che entreranno in esercizio tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/12/2010, ai quali si applicheranno le tariffe incentivanti del decreto in esame e le procedure per l'accesso alle tariffe medesime recate dal D.M. 19/02/2007.
Il citato D.M. 19/02/2007, recante la vigente disciplina degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, continuerà ad applicarsi, così come modificato dal decreto in commento, agli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010.
Per i soli impianti a concentrazione, i soggetti beneficiari sono le persone giuridiche ed i soggetti pubblici, mentre per gli altri impianti sono ammessi anche i condomini e le persone fisiche.

Le citate categorie di impianti sostituiscono quelle del vigente sistema di incentivazione di cui al D.M. 19/02/2007, che distingueva in impianto non integrato, parzialmente integrato, o integrato, ed assegnava una tariffa crescente al crescere del grado di integrazione achitettonica.
L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.

Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti si applicano agli impianti solari fotovoltaici, realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconosciute per un periodo di 20 anni.
La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio: 01/01/2011-30/04/2011, 01/05/2011-31/08/2011, 01/09/2011-31/12/2011. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe del periodo 01/09/2011-31/12/2011 saranno decurtate del 6% all'anno.
Tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B per l'anno 2011, sono riconosciute agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4. Per gli anni 2012 e 2013 le tariffe saranno decurtate del 2% all'anno.
Per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare, le tariffe per il 2011 sono indicate in Tabella C, e saranno decurtate del 2% all'anno nel 2012 e 2013.
Le tariffe per gli anni successivi al 2013 saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale.

Scambio sul posto e premialità
Gli impianti di potenza fino a 200 kW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto, che continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
Per gli impianti che non aderiscono allo scambio sul posto, l'energia immessa in rete può essere ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Leg.vo 387/2003, ovvero ceduta sul mercato.

Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative, operanti in regime di scambio sul posto, hanno diritto ad un premio aggiuntivo se abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Tale premio può consistere in una maggiorazione fino al 30% della tariffa riconosciuta, per edifici che conseguono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale, ovvero, per gli edifici di nuova costruzione, se ottengono una prestazione energetica per il raffrescamento estivo inferiore di almeno il 50% dei valori minimi individuati dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 59/2009.
Per gli impianti fotovoltaici non realizzati sugli edifici, ubicati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, la tariffa di cui all'art. 8 è incrementata del 5%. Inoltre per i sistemi con profilo di scambio prevedibile le tariffe sono incrementate del 20% relativamente all'energia prodotta in ciascun giorno in cui è mantenuto un dato profilo di scambio. 

Cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono accessibili dagli impianti che hanno già beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti 28/07/200506/02/2006 e 19/02/2007, e possono essere cumulate solo con gli incentivi indicati all'art. 5 del decreto in commento. Inoltre sono esclusi gli impianti già oggetto di detrazioni fiscali, fatta salva la riduzione dell'IVA.

Tariffe per il 2010 e disposizioni per l'Abruzzo
Il GSE ha comunicato sul proprio sito internet le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010, calcolate decurtando il 4% dai valori base previsti dall'art. 6, comma 2 del D.M. 19/02/2007. Per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 28/07/2005, con domanda di ammissione agli incentivi inoltrata entro il 15/02/2006 (per i quali si applica l'aggiornamento ISTAT delle tariffe), per l'anno 2010 la tariffa base aggiornata è pari a 0,4879 Euro/kWh per lo scambio sul posto ed a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete.
In proposito il decreto in commento prevede che la decurtazione delle tariffe per l'anno 2010 non sia applicata agli impianti ubicati nei territori terremotati dell'Abruzzo. Inoltre per detti impianti il periodo di diritto alle tariffe è considerato al netto dei periodi di fermo conseguenti all'evento sismico.

 

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